Statuto

Art. 1 Costituzione-denominazione-sede-durata
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione che assume la denominazione DONNE PER LE DONNE, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), via Luciano Manara n° 136; operante nei settori: culturale, sociale, educativo, dell’istruzione e formazione, dell’orientamento formativo e professionale, dello sport, del benessere e cura della persona, della salute e della prevenzione, della promozione e valorizzazione della cultura, dell’arte, della storia, dell’ambiente naturale e delle risorse del territorio. Nasce dalla volontà e dalla necessità di riscoprire, valorizzare e nutrire l’energia e l’identità femminile e di facilitare una sempre maggiore integrazione e partecipazione delle donne nel tessuto sociale, economico e culturale della comunità. A tali scopi potranno essere aperte sedi distaccate sia in Italia che all’estero. L’Associazione Donne per le Donne è apartitica e non ha fini di lucro. Ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo sociale
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa. Ha carattere volontario, solidale e democratico. La sua espressione è il risultato della partecipazione, della solidarietà, del pluralismo e dello scambio. Opera a fini educativi e culturali e per la crescita della collettività e del singolo, affinché il valore della Donna ritrovi, all’interno della società, uno spazio e una dimensione di dignità, valorizzandone le competenze e la sensibilità in ogni contesto sociale. Opera attraverso una promozione di tutte le attività volte a riscoprire, valorizzare, nutrire l’energia femminile, cooperando e conservando le culture e le tradizioni. A tal fine si propone di:

  • Promuovere e diffondere insegnamenti, effettuare e valorizzare studi, ricerche, analisi, dibattiti di carattere culturale, psico-pedagogico, sociale, etnico-antropologico, scientifico, allo scopo di raggiungere il benessere individuale e collettivo e pervenire ad una visione globale della Persona, e una coscienza e conoscenza unificata corpo-mente-spirito.
  • Svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di enti pubblici e privati o altri organismi simili, attività finalizzate alla riscoperta della Donna quale centro della crescita sociale e fautrice dello sviluppo.
  • Promuovere e favorire convegni, manifestazioni e occasioni di incontro, gruppi di studio e ricerca, conferenze, dibattiti; organizzare corsi di formazione ed aggiornamento, gare, concorsi e qualsivoglia attività culturale, ricreativa e ludica, anche a scopo divulgativo e promozionale, pubblicando con ogni mezzo, opere e testi ad essi relativi.
  • Ricercare, individuare, e diffondere modelli ed attività culturali, educative, formative, ricreative, di orientamento e di counseling, di scambio e collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale, stringendo rapporti con istituzioni, imprese, associazioni, e mezzi di informazione, con particolare attenzione alle tematiche femminili, finalizzate al raggiungimento di una migliore integrazione sociale e qualità della vita.
  • Promuovere e svolgere attività ed iniziative che, attraverso il volontariato attivo dei soci, portino al raggiungimento dei bisogni primari, alla salvaguardia dei diritti umani e civili ed al rispetto della vita umana, alla crescita sociale economica e culturale. Inoltre alla realizzazione di alternative di sviluppo sostenibile attraverso varie forme di economia popolare, svolte essenzialmente nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente naturale di riferimento.
  • Promuovere l’uso e il riuso di materiale messo a disposizione dai soci; agevolare l’attività di scambio di beni materiali e di servizi nei vari settori, su richiesta dei soci, con l’intento di valorizzarne le capacità, utilizzare le competenze di ciascun socio e per agevolarne lo sviluppo a favore della comunità.
  • Gestire attività di carattere sociale culturale ed ogni altra iniziativa, negli enti locali, nei luoghi di lavoro, negli istituti scolastici, atti a favorire lo scambio e la crescita culturale.
  • Agevolare e supportare i singoli individui nelle fasi di transizione e cambiamento, con attività di orientamento ed intermediazione (esistenziale, formativa e professionale), tra la persona, il territorio circostante e il tessuto sociale ed economico, attraverso strumenti quali il bilancio delle competenze, il colloquio di orientamento, la compilazione di un piano formativo ad hoc ed il sostegno attivo allo sviluppo del potenziale umano.

Per la realizzazione degli scopi sociali l’Associazione potrà:

  • Accettare supporti e apporti che riterrà validi sia legati ad antiche tradizioni e culture sia legati a metodi moderni e innovazioni tecnologiche.
  • Accettare fondi e supporti economici esterni, donazioni e beneficenze, provenienti da enti e soggetti pubblici o privati, associazioni culturali, organizzazioni umanitarie ecc… a sostegno dello svolgimento delle attività prefissate per il raggiungimento degli scopi sociali.
  • compiere tutte le operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
  • gestire promuovere ed organizzare progetti di cooperazione internazionale in favore dei soci.
  • gestire ed organizzare strutture proprie o di altri adibite all’insegnamento o semplicemente a scopi collaborativi inerenti gli scopi sociali.
  • promuovere e diffondere la vendita e lo scambio di servizi e prodotti, anche realizzati dai soci, al fine di creare fondi per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 – Categorie di soci ed ammissione
Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche, persone giuridiche ed enti che condividano gli scopi dell’Associazione. In base all’effettivo impegno e al contributo dato a favore dell’Associazione, vengono distinti secondo le seguenti categorie di soci:

  • Soci ordinari: sono coloro che si riconoscono nelle finalità dell’associazione, che ne sostengono l’attività sia con il proprio operato che con il contributo finanziario e volontario;
  • Soci frequentatori: sono quelli che aderiscono solo alle iniziative dell’Associazione.
  • Soci fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo;
  • Soci onorari: su proposta di almeno dieci soci ordinari, sono nominati dall’Assemblea fra coloro che hanno svolto attività determinanti in favore dell’Associazione e ne hanno sostenuto la sua valorizzazione.

Il Consiglio Direttivo ratifica trimestralmente l’ammissione a socio e l’inserimento nei progetti. La qualifica di socio è tacitamente rinnovabile a meno di un’esplicita richiesto di recesso.

Art. 4 – Diritti e obblighi dei soci
Tutti i soci sono tenuti ad un atteggiamento etico responsabile e a non svolgere attività che siano in contrasto con lo scopo sociale o che contravvengano ai principi fondatori dell’Associazione. Tutti i soci sono moralmente tenuti a non svolgere Tutti i soci, salvo gli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua. L’Ammontare di tale quota verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Qualsiasi collaborazione dei soci per la realizzazione delle attività, deve intendersi prestata a titolo interamente gratuito e volontario. Nel caso tuttavia la mansione dovesse configurarsi particolarmente impegnativa, il Consiglio Direttivo può stabilire di erogare una forma di compenso, fatte salve le disponibilità di cassa.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio non è trasmissibile e si perde per estinzione, per recesso, per esclusione. Il socio può liberamente recedere dall’Associazione; la domanda di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che abbiano manifestato accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme d’obbligo del presente statuto e del Regolamento Interno, per altri motivi che comportino indegnità, o per pregiudizi morali contrari all’etica dell’Associazione. I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

Art. 6 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario; il Comitato Esecutivo; i Comitati Operativi; il Collegio dei Probiviri; l’Organo di Controllo; Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito fatto salvo il rimborso per le spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali per conto dell’Associazione.

Art. 7 – Assemblea dei soci
L’Assemblea,ordinaria o straordinaria, è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci maggiorenni ed in regola con il versamento della quota associativa annuale e si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L’assemblea determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell’attività dell’Associazione. Fissa i criteri di ammissione e di esclusione degli associati; provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; delibera sulle modifiche del presente statuto; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell’Associazione; delibera sull’eventuale utile o avanzi di gestione o di fondi di pertinenza dell’Associazione durante la vita della stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo quanto previsto dal presente statuto. L’Assemblea è convocata dal Presidente, nella sede principale o in altro luogo, mediante avviso indicante l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione da affiggersi presso la sede almeno quindici giorni prima della riunione stessa. Il Presidente deve convocare l’Assemblea qualora lo deliberi il Consiglio Direttivo o lo richieda almeno un terzo degli associati. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei soci; i soci che non possono intervenire di persona all’Assemblea possono, con delega scritta, farsi rappresentare da altro socio avente diritto, che detenga un massimo di cinque deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza semplice comprendendo anche gli astenuti. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza da una persona designata dall’Assemblea stessa che nomina un segretario tra i presenti. Il Presidente dell’Assemblea constata la regolarità della costituzione della stessa e ne regola lo svolgimento del dibattito. Delle riunioni è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 – Consiglio Direttivo o Organo Amministrativo
L’Assemblea è amministrata dal Consiglio Direttivo che è formato da tre a cinque membri, su designazione dell’Assemblea, e dura in carica tre anni, con mandato rinnovabile. Elegge al proprio interno il Presidente il Segretario ed eventualmente il Vice Presidente e, che restano in carica per il medesimo periodo del Consiglio. In caso di morte, rinuncia o decadenza, di uno dei suoi componenti, il Consiglio viene reintegrato per cooptazione da parte dello stesso; tale cooptazione sarà sottoposta alla ratifica dell’Assemblea alla sua prima adunanza. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno i due terzi dei componenti. E’ validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno degli stessi e delibera con la maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano. Delle riunioni viene redatto il verbale, su apposito libro, firmato dal Presidente e dal segretario. Ogni componente può rinunciare alla carica di consigliere con una lettera di dimissioni inviata allo stesso Consiglio Direttivo che la ratifica, valutando l’opportunità di cooptare un nuovo componente nella rosa dei soci attivi, fino alla fine del mandato. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, cura la gestione dell’attività dell’Associazione anche tramite il Comitato Esecutivo e coordina l’operato del Comitati Operativi. Procede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo ed alla sua presentazione all’Assemblea, procede alla nomina del Direttore del Comitato Esecutivo e del Direttore dei Comitati Operativi. Delibera sull’iscrizione e l’affiliazione all’Associazione, valutando e verificando le competenze e gli interessi di ogni associata, eventualmente orientandola nelle aree di interesse più idonee al percorso svolto, alle attitudini e alle competenze personali di ognuna. Il Consiglio Direttivo è inoltre tenuto a vigilare sul rispetto e l’aderenza degli associati ed affiliati ai valori etici e morali, nonché ai principi ed agli scopi sociali esposti nello statuto ed alle modalità operative previste nel regolamento, decidendone insindacabilmente l’eventuale esclusione, qualora si verificassero comportamenti non etici. I componenti del Consiglio Direttivo sono inoltre tenuti a supervisionare l’operato e le modalità di svolgimento in tutte le attività messe in opera dai membri dell’associazione e dagli affiliati, in relazione ai progetti promossi ed al codice etico degli associati. Il Consiglio Direttivo, inoltre svolge attività di valutazione dei progetti proposti dai soci.

Art. 9 – Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile; rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca l’Assemblea, ed il Consiglio Direttivo e li presiede; dirige, coadiuvato dal direttivo, tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Direttivo. In caso di suo impedimento o assenza sarà sostituito dal Vice Presidente ed in assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal socio più anziano. Il Presidente può delegare determinate sue funzioni e nominare procuratori o mandatari.

Art. 10 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11 – Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Associazione.

Art. 12 – Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo ed opera su suo mandato, rispondendo del proprio operato. E’ formato da tre o cinque membri e dura in carica un anno, con mandato rinnovabile.

Art. 13 – Comitati Operativi
I Comitati Operativi sono nominati dall’Assemblea ed operano con ampia autonomia e responsabilità nelle Sezioni costituite. Sono formati da tre o cinque membri e durano in carica un anno, con mandato rinnovabile; sono presieduti da un Direttore eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo. Fanno riferimento al regolamento interno emanato dal Consiglio Direttivo. I Comitati Operativi hanno facoltà d’iniziativa e di proposta nei confronti del Consiglio Direttivo. Collaborano alla definizione e allo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea tra gli iscritti o tra persone estranee di provata competenza e moralità. Dura in carica tre anni, è rinnovabile ed incompatibile con qualunque altro incarico nell’associazione. Compito del Collegio è giudicare sulle controversie tra soci sorte in relazione al comune rapporto associativo o tra soci ed associazione. Giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’associazione dei componenti degli organi dell’associazione. Giudica “ex bono et ex equo” senza formalità di procedura che non siano essenziali al contraddittorio.

Art. 15 – Organo di controllo
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea ed è composto di tre membri di cui uno presidente. I componenti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite, poste a carico dell’associazione, tenendo conto del bilancio preventivo e del riscontro dei documenti contabili degli organi dell’associazione. Redige la relazione da presentare all’Assemblea dei Soci unitamente al bilancio consuntivo, stende anche il verbale di ogni sua riunione e riferisce al Presidente dell’associazione tutto ciò che ha riscontrato. La carica di Revisore dei Conti dura tre anni ed è incompatibile con ogni altra carica sociale dell’associazione.

Art. 16 – Finanze e patrimonio
Le entrate e il patrimonio dell’Associazione sono costituiti: da quote e contributi degli associati; da eredità, donazioni e legazioni degli associati e di terzi; contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi; Ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

Art. 17 – Libri sociali
Per il buon funzionamento dell’Associazione sono istituiti, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi: a) libro degli Associati. b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo. c) libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci. d) libro cronologico delle entrate e delle uscite.

Art. 18 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio sarà predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio con la relazione sarà depositato presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione assembleare fissata per la sua approvazione a disposizione dei soci.

Art. 19 – Scioglimento e liquidazione
L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria che ne deciderà le modalità; sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. Il patrimonio dell’Associazione, non potrà essere distribuito tra i soci, ma dovrà essere interamente devoluto ad altri Organismi o Enti che perseguano gli stessi scopi istituzionali dell’Associazione. L’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 20 – Regolamento Interno
Particolari norme di esecuzione del presente statuto saranno regolamentate dal Regolamento Interno operativo, deliberato dal Consiglio Direttivo. Ad esso si rimanda per ogni ulteriore dettaglio relativo allo svolgimento e all’attuazione delle attività previste nel presente statuto.

Art. 21 – Disposizioni Finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, e dal Regolamento Interno, si rinvia alle vigenti norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano applicabile in materia.